MILANO - Anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l'indennità e i lavoratori in mobilità riceveranno il bonus Irpef di 80 euro. E' quanto prevede una circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate sullo sgravio fiscale, ora all'attenzione del Senato sotto una pioggia di emendamenti, che dovrebbe arrivare nella busta paga di maggio. Tra le novità anche il fatto che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.
L'Agenzia precisa in una nota che "il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente". Nel caso delle "somme a sostegno del reddito" il diritto al bonus, chiarisce la circolare, è da considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.
Per quanto riguarda invece i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento
di produttività, questi (entro il limite di 3mila euro lordi) sono fuori dal calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, tetto massimo oltre il quale si perde il diritto al bonus Irpef. "Nel 2014", spiegano dalle Entrate, "la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della 'capienza' dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti". Nel conteggio dei 26mila euro, invece, bisogna considerare i redditi provenienti da affitti di immobili sotto il regime della "cedolare secca".
Tra le altre precisazioni, l'Agenzia ricorda che il bonus da 80 euro spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.
Sul fronte del sostituto d'imposta, invece, si segnalano i ragguagli circa il calcolo del credito da erogare. La circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
L'Agenzia precisa in una nota che "il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente". Nel caso delle "somme a sostegno del reddito" il diritto al bonus, chiarisce la circolare, è da considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti.
Per quanto riguarda invece i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento
di produttività, questi (entro il limite di 3mila euro lordi) sono fuori dal calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, tetto massimo oltre il quale si perde il diritto al bonus Irpef. "Nel 2014", spiegano dalle Entrate, "la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della 'capienza' dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti". Nel conteggio dei 26mila euro, invece, bisogna considerare i redditi provenienti da affitti di immobili sotto il regime della "cedolare secca".
Tra le altre precisazioni, l'Agenzia ricorda che il bonus da 80 euro spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.
Sul fronte del sostituto d'imposta, invece, si segnalano i ragguagli circa il calcolo del credito da erogare. La circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.
Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
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