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Bavaglio, prima marcia indietro del governo

Cade un pezzo di bavaglio. Nell’emendamento presentato dal governo in commissione Giustizia si afferma il principio secondo cui, nel corso delle indagini, l’obbligo del segreto per le intercettazioni ‘cade ogni qual volta ne sia stata valutata la rilevanza’. In questo senso viene inserita la previsione secondo la quale la documentazione e gli atti relativi alle intercettazioni sono coperti da segreto fino al momento della cosiddetta ‘udienza-filtro’. In questo momento del processo, infatti, si selezionano le intercettazioni depositate dal Pm e si escludono quelle relative a fatti, circostanze o persone estranee alle indagini.

Stabilito questo principio, il governo propone quindi di sopprimere tutta quella parte del testo nel quale si prevede il divieto di pubblicazione delle intercettazioni sino alla conclusione delle indagini. Ma si sopprime anche la norma che specificava il regime delle intercettazioni allegate all’ordinanza cautelare. Le intercettazioni, comunque, secondo quanto si legge nel testo messo a punto dal governo, sono sempre coperte dal segreto fino a quando le parti non ne vengano a conoscenza.

Nella proposta di modifica che porta la firma di Giacomo Caliendo (del quale il Pd ha chiesto l’estromissione, dopo il coinvolgimento nei fatti della nuova P2), si disciplinano anche i casi in cui il giudice e il Pm, prima che ci sia l’udienza-filtro, utilizzano le intercettazioni per emettere, ad esempio, dei provvedimenti cautelari oppure per atti che riguardano la ricerca della prova (ad esempio, un’ordinanza di custodia cautelare oppure un decreto di perquisizione). In questi casi, saranno il Pm e il giudice a dover selezionare quali conversazioni dovranno essere trascritte, in quanto rilevanti, per adottare la misura cautelare o l’atto d’indagine.
Il meccanismo previsto implica la necessità di restituire al Pm la facoltà di operare uno stralcio per tutelare la segretezza delle indagini. Nell’emendamento sono poi indicate tutte le modalità tecniche per selezionare le intercettazioni rilevanti e si stabilisce il divieto di trascrivere parti di conversazioni che riguardano fatti, circostanze o persone estranee alle indagini.


Giudice e Pm potranno poi disporre, con decreto motivato, l’obbligo del segreto, quando il contenuto delle conversazioni trascritte potrà ledere la riservatezza delle persone coinvolte. I difensori potranno estrarre copia delle trascrizioni e potranno trasferire le registrazioni su un supporto informatico. Si stabilisce, infine, che, dopo la conclusione delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare e nel dibattimento, il giudice potrà sempre disporre su richiesta delle parti o anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato e potrà acquisire con ordinanza le intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

Fonte: IlFattoQuotidiano.it

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